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Per poter valutare correttamente il rischio da esposizione
a vibrazioni è necessario:
1. identificare le fasi lavorative che comportano un'esposizione a vibrazioni
e valutare i tempi di esposizione effettiva alle vibrazioni associati a ciascuna
fase;
2. individuare macchinari ed utensili utilizzati in ciascuna fase.
La valutazione dei risultati dell'esposizione del lavoratore alle vibrazioni viene quantificata mediante il calcolo dell’accelerazione equivalente ponderata in frequenza riferita alle 8 ore di lavoro, convenzionalmente denotata con il simbolo A(8).
Poichè di norma un lavoratore esegue più operazioni con utensili diversi nell'arco della giornata, è utile calcolare l'esposizione alle vibrazioni parziale i-esima Ai(8) con la seguente formula:
(1) |
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con | ![]() |
= livello di accelerazione totale misurato (vettore somma) |
Ti |
= tempo di esposizione alla sorgente i-esima di vibrazioni | |
To | = 8 ore |
L'esposizione totale giornaliera A(8) dovuta alle n esposizioni parziali Ai(8) è data dalla seguente formula:
(2) |
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Se le esposizioni giornaliere sono diverse ogni giorno, è possibile calcolare il valore medio utilizzando l’espressione:
(3) |
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con | Ad(8) |
= esposizione giornaliera del giorno d |
N |
= numero di giorni considerati |
Se il valore delle vibrazioni è lo stesso ogni giorno (ad esempio perchè si utilizza lo stesso utensile ogni giorno), ma cambia il tempo di esposizione, si può utilizzare l’espressione seguente:
(4) |
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con | = durata media di esposizione giornaliera |
Il livello A(8) calcolato in base alle n misurazioni va confrontato con i livelli di rischio fissati dalle normative vigenti. Per ciascun tipo di vibrazioni (mano-braccio, corpo intero) sono definiti i seguenti livelli:
un livello di soglia,
un livello d’azione,
un valore limite,
un livello di rischio rilevante.
Il livello di soglia rappresenta il livello A(8) al di sotto del quale un’esposizione permanente e/o ripetitiva non ha conseguenze negative per la salute del soggetto esposto.
Il livello d’azione rappresenta quel valore di esposizione A(8) a partire dal quale devono essere attuate specifiche misure di tutela per i soggetti esposti. Tali misure includono la formazione dei lavoratori sul rischio specifico, l’attuazione di interventi mirati alla riduzione del rischio, il controllo sanitario periodico dei soggetti esposti.
Il valore limite rappresenta il livello di esposizione A(8) il cui superamento è vietato e deve essere prevenuto, in quanto esso comporta un rischio inaccettabile per un soggetto che vi sia esposto in assenza di dispositivi di protezione.
Il livello di rischio rilevante rappresenta il livello equivalente di accelerazione ponderata in frequenza (r.m.s.) al di sopra del quale è vietato operare anche per brevissimo tempo (non è un valore A(8)). Macchinari in grado produrre vibrazioni di entità maggiore del “livello di rischio rilevante” devono essere munite di idonei contrassegni.
Per es. i livelli per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio della "Proposta di Direttiva UE sugli Agenti Fisici 94/C230/03" sono:
LIVELLO DI SOGLIA A(8) = 1 m/s2
LIVELLO DI AZIONE A(8) = 2.5 m/s2
VALORE LIMITE A(8) = 5 m/s2
LIVELLO DI RISCHIO RILEVANTE aw eq = 20 m/s2.
ed i livelli per le vibrazioni trasmesse al sistema corpo intero sono:
LIVELLO DI SOGLIA A(8) = 0.25 m/s2
LIVELLO DI AZIONE A(8) = 0.5 m/s2
VALORE LIMITE A(8) = 1.15 m/s2
LIVELLO DI RISCHIO RILEVANTE aw eq = 1.25 m/s2.
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